Il TAR Milano ritiene inammissibile l’impugnazione avverso il criterio di scelta del contraente; l'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara o di concorso, o della lettera di invito a prendere parte ad una procedura selettiva, deve essere limitato esclusivamente a quelle concernenti i requisiti di partecipazione impeditive dell'ammissione dell'interessato alla medesima procedura selettiva o che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e che comportino, quindi, l'impossibilità, per l'interessato, di accedere alla procedura.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 913 del 4 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.