Il TAR Milano si pronuncia sulla responsabilità della pubblica Amministrazione da provvedimento illegittimo e precisa che essa risponde ad un modello speciale non riconducibile ai modelli di responsabilità che operano nel settore del diritto civile; la peculiarità dell’attività amministrativa, che deve svolgersi nel rispetto di regole procedimentali e sostanziali a tutela dell’interesse pubblico, rende speciale anche il sistema della responsabilità da attività illegittima.
Aggiunge il TAR Milano che:
  • nel caso di lesione arrecata all’interesse legittimo, gli elementi costitutivi della responsabilità della p.a. sono: a) l’elemento oggettivo; b) l’elemento soggettivo (la “colpevolezza” o “rimproverabilità”); c) il nesso di causalità materiale o strutturale; d) il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo;
  • sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo, così come sopra individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati;
  • sull’elemento soggettivo della colpevolezza, non è sufficiente che l’Amministrazione emani un atto illegittimo perché possa ritenersi anche responsabile dei danni subiti dal privato destinatario dell’atto; 
  • per aversi responsabilità è necessario che il vizio sia “grave”, dovendosi comunque anche valutare la natura, formale o sostanziale, della violazione commessa e la eventuale esistenza di una pluralità di destinatari dell’atto illegittimo;
  • integra errore scusabile l’esistenza di: a) contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma; b) una formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore; c) una rilevante complessità del fatto; d) una illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 617 del 5 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.