Il TAR Milano osserva che la risoluzione per inadempimento subita da un concorrente, il quale ha però contestato in giudizio il provvedimento disposto dall’allora stazione appaltante e che, ad esito della sentenza di primo grado, in cui è stato effettivamente accertato un suo parziale inadempimento, ha tuttavia transato la vertenza a definitiva tacitazione di ogni altra pretesa, non può considerarsi rientrante nella fattispecie descritta dall’art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici, in quanto l’accertamento giudiziale alla stessa connesso è da considerarsi sprovvisto del richiesto carattere della definitività sulla responsabilità dell’inadempimento, con conseguente inutilizzabilità da parte della odierna stazione appaltante del presunto inadempimento quale causa tipizzata di grave illecito professionale.
Sotto altro profilo, il TAR Milano osserva che la disposizione di cui di cui all’art. 57, paragrafo 7, della direttiva UE n. 24 del 2014, che prevede una finestra temporale massima per il rilievo da parte della stazione appaltante di un pregresso illecito professionale, così come recepita nel nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. ultima parte del comma 10 dell’art. 80), è da ritenersi preclusiva di un’interpretazione che consenta agli enti aggiudicatori di escludere discrezionalmente dalle gare di appalto anche gli operatori economici che abbiano commesso gravi illeciti professionali, il cui accertamento definitivo risale ad un periodo superiore ai tre anni dalla pubblicazione del nuovo bando.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 792 del 23 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.