Il TAR Milano, in sede cautelare, ritiene fondata la censura sollevata avverso un’ordinanza contingibile e urgente finalizzata a ridurre le emissioni acustiche provenienti da un poligono di tiro, per un preteso superamento del limite differenziale, nella parte in cui si lamenta l’uso dell’ordinanza in violazione dei requisiti di urgenza, del principio di proporzionalità in relazione al superamento dei limiti e del criterio di preesistenza, il tutto anche in relazione alla dedotta (e non contestata dal Comune o del controinteressato, non costituiti) effettuazione di opere mitigatorie successivamente al sopralluogo di ARPA.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 561 del 18 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.