Il TAR Milano osserva che, ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione di una norma di regolamento, occorre distinguere tra regolamenti contenenti “volizioni preliminari ”, caratterizzati da generalità ed astrattezza, ovvero da previsioni normative astratte e programmatiche, che non si traducono in un’immediata incisione della sfera giuridica del destinatario, e regolamenti contenenti “volizioni azioni”, ossia previsioni destinate alla diretta applicazione, come tali capaci di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica del destinatario; i regolamenti che contengono disposizioni suscettibili di arrecare, in via immediata, una lesione attuale dell'interesse di un soggetto, vanno pertanto autonomamente e immediatamente impugnati, essendo conseguentemente inammissibile il ricorso avverso un atto regolamentare che abbia natura immediatamente precettiva, qualora ciò abbia luogo solo in occasione dell'adozione dell’atto esecutivo, meramente attuativo, essendo invece onere della parte interessata attivarsi nell'ordinario termine di decadenza.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 766 del 21 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.