Il TAR Milano ripercorre lo stato della giurisprudenza sulle pertinenze e sulle opere precarie e ritiene che una tettoia di dimensioni pari a metri 3,90 x 17,60 c.a., a singola falda con altezza in gronda di metri 2,35 ed il colmo di metri 2,45 ca., con copertura in eternit, pavimentata per mt. 8,40 con piastrelle sia un’opera di dimensione tali da poter chiaramente escluderne la modesta entità e, inoltre, priva di carattere di precarietà in quanto destinata a dare al costruttore una utilità prolungata e, come tale, riconducibile alla nozione di costruzioni e, per questo, necessitante di titolo edilizio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 899 del 4 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In una precedente decisione il TAR Milano afferma che ad una costruzione chiusa su tutti i lati, con pareti in ferro e vetro, non può essere riconosciuto carattere precario, e ciò a prescindere da un suo eventuale utilizzo solo stagionale, in quanto le caratteristiche della struttura ne consentono di per sé un impiego continuativo (nella fattispecie si trattava di una struttura in ferro e vetro tipo veranda, a ridosso del muro perimetrale, con una superficie di circa 53 mq, un'altezza media all'estradosso di circa 3,50 m ed un volume vuoto per pieno di circa 185,50 mc.).


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 808 del 27 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.