Ai fini della sussistenza della situazione di collegamento sostanziale fra imprese, rilevante ai fini della loro esclusione dalla gara (ai sensi dell’art. 38, comma primo, lett. m-quater, del d.lgs. n. 163 del 2006 e oggi art. 80, comma quinto, lettera m, d.lgs. n. 50 del 2016), la valutazione da compiere sull’unicità del centro decisionale postula che sia provata l’idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte e non anche necessariamente che l’alterazione del confronto concorrenziale vi sia stata effettivamente ed in concreto.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1753 del 19 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.