Il TAR Milano osserva che il titolo edilizio (fattispecie in tema di d.i.a.) si perfeziona indipendentemente dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, come si ricava anche dal tenore dell’art. 42, comma 3, della legge regionale lombarda n. 12 del 2005; del resto, l’art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria rapportata all’entità del contributo in caso di mancato pagamento e per il suo ritardo, con la possibilità per i Comuni di tutelarsi mediante la riscossione coattiva; ciò risulta avallato, oltre che dal dato normativo (art. 44, comma 13, della legge regionale n. 12 del 2005), altresì dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale il momento su cui appuntare l’affidamento della parte istante è quello della presentazione della denuncia, che coincide con il momento perfezionativo per consolidazione postuma e non in quello in cui la stessa acquisterebbe efficacia, trovandosi al cospetto non di un provvedimento amministrativo tacito o implicito, ma semplicemente di un atto del privato, cui va applicata la disciplina legislativa vigente al momento della presentazione della denuncia alla Pubblica Amministrazione.
Conseguenza di quanto evidenziato in precedenza è l’inapplicabilità alla denuncia di inizio attività della normativa sopravvenuta alla sua presentazione, anche in relazione agli aggiornamenti delle tariffe riguardanti gli oneri, trattandosi di una modalità abilitativa alla realizzazione dell’intervento edilizio la cui disciplina risulta impermeabile ai mutamenti normativi successivi.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 730 del 15 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.