Il TAR Milano conviene sul fatto che la sussistenza di una convenzione urbanistica non può impedire in assoluto al Comune di introdurre, in sede di nuova pianificazione, una disciplina diversa da quella prevista dalla convenzione stessa; ragionare a contrario significherebbe negare il principio di continuità dell’azione amministrativa la quale, al contrario, deve poter sempre essere esercitata – anche con esiti diversi rispetto a quelli precedenti – onde assicurare la perdurante tutela all’interesse pubblico.
Tuttavia, ciò non significa, per il TAR Milano, che il sopravvenuto strumento urbanistico possa travolgere le pattuizioni liberamente assunte dai privati con le quali, per la tutela dell’interesse privato, vengono disposte limitazione all’attività costruttiva; in presenza di queste pattuizioni, il privato che si è vincolato con la stipula del contratto, non può costruire liberamente adducendo la compatibilità dell’intervento al sopravvenuto strumento urbanistico, ma dovrà comunque attenersi ad esse, violando, in caso contrario, i diritti degli altri soggetti (nella fattispecie il TAR Milano ha dato atto che la precedente convenzione urbanistica aveva fatto sorgere, fra i diversi proprietari parti della convenzione stessa, reciproci obblighi di natura civilistica, aventi ad oggetto il divieto di apportare future modifiche volumetriche agli edifici realizzati).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 784 del 22 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.