Il TAR Milano afferma che la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del DPR n. 380/2001, non è condizionata alla completezza della documentazione presentata, salvo i casi in cui la carenza impedisca all’amministrazione di avere una rappresentazione attendibile dei fatti, in quanto l’art. 20, comma 5, della legge n. 241/90 stabilisce che alla formazione del silenzio assenso si applicano l’articolo 2, comma 7, che disciplina la richiesta di integrazione documentale; formatosi il silenzio assenso, il successivo intervento dell’amministrazione deve rispettare i limiti previsti per l’esercizio dell’autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies e 21 nonies della legge n. 241/90.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 762 del 20 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.