Osserva il TAR Milano che l’annullamento in autotutela dei titoli edificatori richiede anzitutto l’evidenziazione dei relativi profili di illegittimità, la quale non può, di per sé, derivare dal ricorso a modalità esecutive non consentite; infatti, l’illegittimità dell’atto può dipendere esclusivamente da un vizio genetico, da cui esso sia affetto sin dall’origine, e non può, invece, conseguire dall’eventuale ritenuta violazione delle disposizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento ampliativo; una siffatta violazione, infatti, ove effettivamente accertata, può dare luogo all’irrogazione delle sanzioni, ma giammai alla rimozione dell’atto che, anzi, costituisce il necessario parametro alla stregua del quale valutare la conformità o la difformità dell’attività eseguita dal suo destinatario.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 785 del 22 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.