Il TAR Milano osserva che la domanda di accertamento dell’inadempimento, mediante comportamenti attivi od omissivi, agli obblighi riconducibili al principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) ovvero all’obbligo di custodia (art. 2051 c.c.) a carico del proprietario pubblico, si colloca al di fuori della giurisdizione del giudice amministrativo; sussiste, al riguardo, un orientamento giurisprudenziale pacifico che, proprio con riferimento a domande di condanna della P.A. ad un facere connesso alla responsabilità extracontrattuale della stessa, nonché al relativo risarcimento del danno, ha affermato la giurisdizione del Giudice ordinario.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 873 del 3 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.