Il Consiglio di Stato, in relazione alla possibilità di apporre condizioni ad un titolo edilizio, richiama l’orientamento dello stesso Consiglio in forza del quale, in via di principio, e fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge, una condizione, sia sospensiva sia risolutiva, non può essere apposta ad un titolo edilizio, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento; solo con riferimento all’ipotesi del permesso condizionato all’acquisizione di un atto da altra pubblica amministrazione, la modalità procedurale di rilasciare permessi di costruire condizionati deve considerarsi legittima, avuto riguardo alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché per l'effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell'atto e in applicazione del generale principio di proporzionalità, implicante il minimo possibile sacrificio degli interessi coinvolti.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 2366 del 19 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.