Secondo il TAR Brescia, le annotazioni di illeciti professionali nel casellario informatico ex art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 non hanno effetto automaticamente escludente, ma sono rimesse alle valutazioni delle singole stazioni appaltanti, che ne possono stabilire la gravità con riguardo al livello di affidabilità richiesto nelle gare di rispettiva competenza (cfr. anche l’interpretazione dell’ANAC esposta nelle Linee Guida n. 6, punto 6.2).
Aggiunge il TAR Brescia che la tecnica di redazione delle annotazioni assume notevole importanza, in quanto orienta le valutazioni delle stazioni appaltanti; sotto questo profilo, incombe alle imprese interessate l’onere di chiedere che gli episodi annotati siano cancellati o ridimensionati, in modo da prevenire contestazioni in sede di gara; tuttavia, la dimostrazione della correttezza professionale può comunque essere fornita nell’interlocuzione con le singole stazioni appaltanti, quando siano chiesti chiarimenti sugli episodi annotati.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 321 del 21 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.