Il TAR Milano osserva che la
giurisprudenza formatasi sull’istituto del soccorso istruttorio esclude che lo
stesso possa essere disposto in caso di totale assenza di dichiarazioni o di
elementi essenziali ai fini dell’ammissione, pena in tale caso la violazione
del principio della par condicio dei partecipanti, dovendosi anche tenere in
considerazione un principio di autoresponsabilità dei partecipanti stessi; anche
la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione
ottava, 28 febbraio 2018, nelle cause riunite C-523/16 e C-536/16, pur
ammettendo la legittimità di un meccanismo di soccorso istruttorio, ne ha
tuttavia escluso l’ammissibilità per ovviare alla mancanza di un documento o di
un’informazione in quanto si finirebbe per permettere in realtà all’impresa la
presentazione di un nuova offerta, non consentendo infatti la normativa europea qualsiasi rettifica a omissioni che dovrebbero invece portare all’esclusione dell’offerente.
A diversa conclusione, aggiunge
il TAR Milano, non inducono le modalità di funzionamento della piattaforma
Sintel, che consente alle imprese interessate di registrarsi e di accreditarsi
presso la piattaforma stessa, al fine della partecipazione alle future gare che
saranno indette da Arca Spa, atteso che la procedura telematica di
accreditamento, ispirata da ovvie esigenze di semplificazione amministrativa,
non può esimere l’impresa interessata dalla presentazione di una rituale e
completa istanza di partecipazione con riferimento ad ogni singola gara.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Quarta, n. 798 del 23 marzo 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.