Il TAR Milano osserva che la giurisprudenza formatasi sull’istituto del soccorso istruttorio esclude che lo stesso possa essere disposto in caso di totale assenza di dichiarazioni o di elementi essenziali ai fini dell’ammissione, pena in tale caso la violazione del principio della par condicio dei partecipanti, dovendosi anche tenere in considerazione un principio di autoresponsabilità dei partecipanti stessi; anche la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione ottava, 28 febbraio 2018, nelle cause riunite C-523/16 e C-536/16, pur ammettendo la legittimità di un meccanismo di soccorso istruttorio, ne ha tuttavia escluso l’ammissibilità per ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione in quanto si finirebbe per permettere in realtà all’impresa la presentazione di un nuova offerta, non consentendo infatti la normativa europea qualsiasi rettifica a omissioni che dovrebbero invece portare all’esclusione dell’offerente.
A diversa conclusione, aggiunge il TAR Milano, non inducono le modalità di funzionamento della piattaforma Sintel, che consente alle imprese interessate di registrarsi e di accreditarsi presso la piattaforma stessa, al fine della partecipazione alle future gare che saranno indette da Arca Spa, atteso che la procedura telematica di accreditamento, ispirata da ovvie esigenze di semplificazione amministrativa, non può esimere l’impresa interessata dalla presentazione di una rituale e completa istanza di partecipazione con riferimento ad ogni singola gara.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 798 del 23 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.