In base all’art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, le leggi hanno efficacia solo per il futuro e non possono perciò disciplinare fattispecie verificatesi prima della loro entrata in vigore. Questo principio viene applicato dalla giurisprudenza anche con riferimento alla disciplina urbanistica introdotta dagli strumenti di pianificazione. Gli strumenti urbanistici sono infatti essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e sviluppo del territorio sicché, salvo che la legge non disponga diversamente, i limiti e le condizioni cui essi subordinano l'attività edilizia non incidono sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente, le quali conservano la loro precedente e legittima destinazione, pur se difformi dalle nuove prescrizioni

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 63 del 7 gennaio 2026


A fronte di una richiesta di accesso idonea a interferire con la tutela della riservatezza di terzi, l’accesso deve comunque essere garantito qualora la conoscenza del documento sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso in cui il documento contenga “dati sensibili o giudiziari”, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990).

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 17 del 12 gennaio 2026


L’art. 28, comma 2, c.p.a. va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo: ne discende che nel caso in cui l’interveniente abbia impugnato il provvedimento in diverso giudizio l’intervento nel giudizio è ammissibile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 103 del 9 gennaio 2026


La non integrale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza, legittimando l’Amministrazione all’acquisizione delle opere e delle aree di sedime così come individuate antecedentemente alla “parziale rimozione” delle opere abusive e a prescindere da essa, non potendosi frazionare o parcellizzare l’attività ripristinatoria

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 125 del 12 gennaio 2026


L’avvalimento è un contratto caratterizzato da una particolare causa pro-concorrenziale, con il quale un operatore economico prende in prestito da una o più imprese le dotazioni tecniche e le risorse di cui è sprovvisto per acquisire un requisito (solo di ordine speciale) necessario alla partecipazione a una procedura di gara. L’art 104 del d.lgs n. 36/2023 si pone in continuità con il precedente d.lgs. 50/2016, dove, infatti, erano prescritte la forma scritta e la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria, a pena di nullità. Per questa ragione, è ancora attuale, soprattutto alla luce del principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023), l’orientamento consolidatosi sotto la vigenza del vecchio codice che escludeva la possibilità di interpretare il contratto di avvalimento con rigidi formalismi e che giudicava valido il contratto di avvalimento nell’ipotesi in cui l’oggetto, pur non essendo specificato, fosse tuttavia determinabile per relationem in base al tenore complessivo del documento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3889 del 1 dicembre 2025





L'accertamento del mancato versamento, o l’illegittimità della quantificazione, delle somme richieste a titolo di monetizzazione, in luogo della cessione degli standard urbanistici, è espressione di potestà autoritativa; trattandosi di un presupposto di legittimità direttamente afferente ad una SCIA, il mancato versamento della monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard va rilevato mediante l’esercizio di poteri autoritativi, entro il termine di cui all’art. 19, comma 6 bis, della legge n. 241/1990, o mediante l’esercizio del potere di autotutela, nei termini e alle condizioni di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3608 del 6 novembre 2025


Nell'ambito delle procedure di gara pubbliche l'illecito professionale non può essere mai fonte di esclusione automatica dalla gara, bensì soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale in occasione del quale l'impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4193 del 18 dicembre 2025





L’art. 14, comma1 bis, l.r. n. 12/2005 consente, a prescindere da una valutazione specifica effettuata dall’amministrazione comunale negli strumenti urbanistici, in contesti, di regola, già urbanizzati, qual è il tessuto urbano consolidato, il ricorso al permesso di costruire convenzionato previsto all’art. 28 bis, d.P.R. n. 380/2001, in alternativa all’approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio, purché le previsioni attuative siano conformi alle disposizioni dettate dal piano di governo del territorio. Non può tuttavia ritenersi che laddove un intervento edilizio sia consentito sulla base disposizioni derogatorie, come quelle previste all’art. 40 bis, l.r. n. 12/2005, possa qualificarsi come “conforme al PGT” ai sensi dell’art. 14, c. 1 bis, l. reg. n. 12/2005; in questi casi, pertanto, la norma regionale non opera.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2 del 5 gennaio 2026





Quando si deve definire il contributo di costruzione non è decisivo se l’intervento sia giuridicamente qualificabile come ristrutturazione o nuova edificazione, ma se il peso urbanistico dell’intervento sia quello di una nuova edificazione o rimanga ancora nell’ordine di grandezza degli edifici preesistenti. Infatti, quando si è di fronte ad un intervento che, pur essendo riconducibile alla categoria della ristrutturazione, nella nozione ampia codificata dall’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001, incrementi significativamente il carico urbanistico, lo stesso finisce per produrre effetti analoghi ad un intervento di nuova costruzione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 881 del 8 ottobre 2025


L’ingegnere o l’architetto che opera quale dipendente di una società di ingegneria – e non in proprio come libero professionista – non può fare valere in una gara pubblica i servizi svolti in tale veste, perché non è stato formalmente parte del contratto di appalto stipulato dall’ente committente con l’impresa e, quindi, centro di imputazione degli effetti derivanti dal rapporto negoziale; diversamente, nel caso in cui l’incarico sia eseguito dall’ingegnere/architetto socio di una società di ingegneria, acquisisce personalmente la referenza, purché sia inserito nell’organigramma societario con competenze tecnico-professionali e abbia sottoscritto gli elaborati progettuali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4148 del 15 dicembre 2025