Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 1, del codice dei contratti è ammesso anche dopo l’aggiudicazione della gara e a fronte dell’impugnazione giurisdizionale di un altro concorrente, dovendosi superare interpretazioni eccessivamente formalistiche dell’istituto.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 854 del 23 febbraio 2026


Nei nuclei di antica formazione (N.A.F.) corrispondenti alle zone A di cui all’art. 2, lett. A), del D.M. n. 1444 del 1968, per gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione, a termini dell’art. 86.3 del Regolamento edilizio del Comune di Milano, che è in linea con l’art. 9, primo comma, n. 1 del DM 1444 del 1968, non è richiesto il rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ma è prescritto esclusivamente il rispetto delle distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 859 del 12 febbraio 2026


L’avviso di avvenuta emanazione di permesso di costruire è un atto che ha una indubbia natura provvedimentale - andando a incidere sulla sfera giuridica del destinatario - che va a concludere il procedimento. La condizione che subordina il rilascio e l’efficacia del permesso di costruire al versamento del contributo dovuto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria attiene ai contenuti dell’atto e non incide sulla conclusione del procedimento, che ha avuto termine con l’adozione di un provvedimento espresso notificato all’interessato, così come previsto all’art. 20, c. 6, d.P.R. n. 380/2001: ove la legittimità di tale previsione voglia essere contestata, l’atto deve essere oggetto di impugnazione, entro il termine ordinario di decadenza e non già con l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.; l’importo richiesto a titolo di contributo di costruzione può invece essere contestato entro il termine di prescrizione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 371 del 26 gennaio 2026


Va escluso che il costo della manodopera debba necessariamente essere sottratto dall’importo posto a base di gara, con l’obbligo dei concorrenti di praticare il ribasso solo sul valore del servizio al netto di detti costi. Al contrario, l’ammontare su cui il concorrente è tenuto ad applicare la percentuale di sconto ai fini della formulazione dell’offerta economica – salva diversa previsione della lex specialis – include anche il costo della manodopera, fermo restando che ciò non comporta che ciascun operatore economico sia obbligato a ribassare detta voce di spesa se la propria organizzazione imprenditoriale non lo consente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 785 del 16 febbraio 2026


Posto che gli impianti fotovoltaici, anche per le loro caratteristiche intrinseche, non sono di per sé incompatibili con zone oggetto di tutela, si impone nei confronti dell’amministrazione procedente uno stringente onere di controllo sul “turbamento estetico” del paesaggio che la loro collocazione può comportare. Non può dunque considerarsi come apodittica la motivazione del diniego dettata dal rilievo di una disarmonia paesaggistica indotta dall’impatto estetico della nuova opera sul contesto di riferimento, traendo tale motivazione sostegno sostanziale sia nella normativa applicabile in quel contesto, sia nell’appropriato riferimento alla rilevanza dimensionale dell’impianto (parco fotovoltaico a terra composto da 1.638 moduli, unitamente a opera strutturale permanente di supporto).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 789 del 16 febbraio 2026


La verificazione (e/o la consulenza tecnica d’ufficio) non può sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma ha l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata. Essa costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova, avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione, ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 819 del 19 febbraio 2026


Il progettista che ha prestato la propria attività intellettuale per consentire al proprietario di munirsi del necessario titolo edilizio non è titolare, rispetto a tale titolo, di alcun interesse legittimo pretensivo, atteso che siffatto titolo interessa (ampliandola) la sfera giuridica patrimoniale del proprietario (e non invece del progettista); quanto all’interesse ad agire, proprio perché il provvedimento di archiviazione del titolo edilizio non incide sulla sfera giuridica del progettista, quest’ultimo non riceverebbe alcun vantaggio dalla rimozione giudiziale del provvedimento negativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 124 del 10 gennaio 2026


Non può essere utilmente proposta l'azione per silenzio inadempimento su un'istanza del privato rimasta inevasa, quando lo stesso abbia più volte, in precedenza, proposto analoghe istanze, ricevendo risposte negative espresse, senza che esse fossero oggetto di impugnazione, né sussistano, nella nuova istanza, elementi di sostanziale novità, non ravvisandosi, in questo caso, il silenzio dell'amministrazione

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 677 del 11 febbraio 2026


Con riguardo all’art. 15 del TUE in materia di efficacia temporale e decadenza dei titoli edilizi, l’inizio dei lavori presuppone in capo all’operatore un “serio intento costruttivo”, che non si manifesta con il semplice approntamento del cantiere ma che implica una concentrazione sul cantiere stesso di mezzi e uomini, per evitare interventi meramente simbolici e fittizia. L’art. 15 del TUE, ancorché espressamente riferito al solo permesso di costruire, è applicabile anche alla denuncia di inizio attività.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 389 del 27 gennaio 2026


Nell'ipotesi di installazione di un impianto di telecomunicazioni l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A o B, del d.lgs. 259/2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune. L’Amministrazione deve sincerarsi della presenza di eventuali carenze istruttorie non appena riceve la domanda dell’interessato e richiedere il completamento della documentazione prodotta una sola volta, entro i 15 giorni successivi. La tardività della richiesta rende quest’ultima non idonea a determinare l’interruzione del termine previsto per la formazione del silenzio assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs 259/2003.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 65 del 7 gennaio 2026


Il potere di controllo dell’Amministrazione in sede di verifica dell’attività urbanistico-edilizia deve essere collegato al riscontro di profili di illegittimità per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica o per risolvere un conflitto fra parti private sull’assetto dominicale di un’area.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 708 del 12 febbraio 2026


Nonostante la formulazione letterale dell’art. 104 del codice dei contratti pubblici, non è venuta meno con il nuovo codice la tradizionale distinzione fra avvalimento tecnico-operativo e avvalimento di garanzia, quest’ultimo finalizzato alla messa a disposizione dell’impresa partecipante delle capacità economiche e finanziarie dell’impresa ausiliaria

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 602 del 6 febbraio 2026


L’art. 152 comma 2, c.p.c., che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, è valevole esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all'interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio; ove manchi un'espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto.

TAR Lombardia, Milano, sez. V, n. 689 del 12 febbraio 2026


I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata negli atti di indizione delle procedure stesse, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e cristallizzate in quegli atti; ne consegue che, in caso di contrasto fra di essi e la disciplina di gara, occorre senz’altro dare prevalenza a quest’ultima.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1568 del 10 febbraio 2026


La vicinitas, cioè lo stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento, può certamente ritenersi fondamento della legittimazione ad agire purché sia accompagnata anche dalla presenza di una lesione concreta e attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento; dunque la vicinitas non rappresenta un dato sufficiente e decisivo per riconoscere l'interesse ad agire che, nel giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo, si identifica con l'interesse ad impugnare, dovendosi dimostrare che l'intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4202 del 19 dicembre 2025


Il principio di libertà di apertura dei nuovi esercizi commerciali sancito dall’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dalla direttiva n. 2006/123/CE, comporta il divieto di introdurre restrizioni dettate esclusivamente da regioni di carattere economico, ma non incide sul potere di pianificazione urbanistica e sulla conseguente possibilità, per i comuni, di disciplinare e limitare l’insediamento sul loro territorio di medie e grandi strutture di vendita quando tali limitazioni siano legate all’esigenza di garantire un ordinato assetto territoriale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 583 del 5 febbraio 2026


Nel processo amministrativo, l'azione di accertamento è ammissibile ma, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, diviene concretamente utilizzabile là dove manchino, nel sistema, strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 18 del 7 gennaio 2026


La Corte di Giustizia UE, nell’ambito di un giudizio svoltosi (nel vigore del d.lgs. n. 50/2016) avanti al TAR Lombardia, Milano, e poi avanti al Consiglio di Stato, statuisce che: “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 5 febbraio 2026 (causa C-810/24)


La verificazione (e/o la consulenza tecnica d’ufficio) non può sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma ha l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata. La verificazione, come la consulenza tecnica d’ufficio, non può essere utilizzata per costruire prove che la parte attrice non ha introdotto nel processo nemmeno come principio. Essa, infatti, costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova, avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione, ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 328 del 3 febbraio 2026


Ai sensi dell’art. art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, lo stato legittimo dell’immobile è ricavabile, fra l’altro, dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’immobile nella sua interezza. In mancanza di tale titolo (e di quello che ha previsto o legittimato la costruzione), e sempreché vi sia un principio di prova della sua esistenza, è possibile fornire la dimostrazione dello stato legittimo mediante altri elementi, fra cui le informazioni catastali di primo impianto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 61 del 7 gennaio 2026


La cooptazione, precedentemente disciplinata dall’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e ora confluito nel comma 12 dell’art. 68 d. lgs. 36/2023, abilita un operatore economico, privo dei prescritti requisiti di qualificazione, alla sola esecuzione dei lavori e nei limiti del 20 per cento del relativo importo, in deroga alla disciplina vigente in materia di qualificazione SOA, con la conseguenza che il soggetto cooptato non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 473 del 2 febbraio 2026


Gli atti unilaterali d’obbligo, pur appartenendo al più ampio genus degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire; essi non rivestono un'autonoma efficacia negoziale, ma incidono tramite la stessa sul provvedimento cui sono intimamente collegati, tanto da divenirne un "elemento accidentale", mutuando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra essentialia e accidentalia negotii. In ragione della natura pubblicistica dell’obbligo di cessione deve escludersi la configurabilità della prescrizione estintiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 452 del 31 gennaio 2026


Il risarcimento del danno non è riconoscibile quando l’annullamento di un provvedimento favorevole riguarda un atto la cui illegittimità era evidente e conoscibile dal beneficiario, con conseguente esclusione dell’affidamento incolpevole, soprattutto se il privato ha contribuito alla formazione dell’atto, ha ignorato le contestazioni emerse in sede procedimentale ed era a conoscenza delle censure poi accolte in sede giurisdizionale (fattispecie relativa all’annullamento di un piano attuativo).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 403 del 28 gennaio 2026


Il c.d. proprietario incolpevole, che non ha contribuito all'inquinamento del sito, è tenuto esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle CSC e ad adottare le misure di prevenzione del danno ambientale, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno, ex art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, onde mantenere il fondo libero dai pesi derivanti dall'eventuale attivazione d'ufficio delle autorità. Il proprietario incolpevole non è obbligato a porre in essere neppure le misure di messa in sicurezza di emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m, del medesimo decreto legislativo, trattandosi di interventi miranti alla riparazione del danno ambientale e, come tali, gravanti esclusivamente sul responsabile dell'inquinamento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 392 del 27 gennaio 2026


La responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'interesse legittimo ha natura aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e presuppone, quindi, la prova dell'ingiustizia del danno, che può ritenersi integrata solo se risulti dimostrato che, ove l'amministrazione avesse correttamente e tempestivamente esercitato il proprio potere, il privato avrebbe ottenuto o mantenuto il c.d. bene della vita, ossia l'utilità sostanziale da questi anelata. Dall'applicazione di tale canone ermeneutico discende che il danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo che si interfaccia con un potere discrezionale non è risarcibile ex ante, fintanto che l'amministrazione mantenga l'autorità di determinarsi, discrezionalmente, sulla vicenda amministrativa, poiché il margine di apprezzamento riservato alla pubblica amministrazione impedisce di esercitare, in sede giurisdizionale, il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 304 del 21 gennaio 2026


Se è vero che l'obbligazione di versare il contributo di costruzione ha natura di obligatio propter rem, che "circola" unitamente all'immobile e grava sul nuovo proprietario per le somme eventualmente ancora dovute, è anche vero che il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate ha natura personale e sorge in capo a chi ha effettuato il pagamento non dovuto (solvens). In tal senso la titolarità del permesso edilizio incide solo sul profilo passivo della obbligazione relativa al pagamento del contributo ma nulla, invece, ha a che vedere con l’azione di ripetizione dell’indebito la quale trae fonte dal pagamento di un debito non dovuto e inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha effettuato e chi lo ha ricevuto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 123 del 9 gennaio 2026


L’autotutela di cui al comma 4 dell’articolo 19 della legge n. 241/1990 presenta alcune peculiarità rispetto al generale potere di autotutela, in quanto, mentre di regola si assume che questo sia ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e non coercibile (al punto che la p.a. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio), ciò non vale in questo caso laddove, anche per l’intima connessione di tale potere col più generale dovere di vigilanza che incombe al Comune sull’attività edilizia ai fini dell’ordinato assetto del territorio, a fronte di un’istanza di intervento ai sensi dell’articolo 19, comma 4, l’Amministrazione ha il dovere di rispondere, essendo la sua discrezionalità limitata solo alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 246 del 19 gennaio 2026


I vincoli derivanti dalle convenzioni urbanistiche si trasferiscono automaticamente ai nuovi proprietari degli immobili inseriti in piani attuativi o particolareggiati. L’estraneità dei nuovi proprietari alla convenzione urbanistica originaria è irrilevante, in quanto i vincoli non passano per un atto di volizione ma assieme all’immobile, come oneri reali inseparabili dal bene che li incorpora. La proprietà, in altri termini, si trasferisce già conformata, indipendentemente da eventuali pattuizioni di segno diverso tra acquirenti e danti causa, che non sono mai opponibili al Comune titolare della potestà pianificatoria.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 15 del 7 gennaio 2026


Il c.d. “vincolo indiretto” è funzionale a preservare il contesto e la cornice, anche ambientale, di un bene, “altro”, ex se dichiarato di interesse culturale. L'aspetto caratterizzante l’istituto - definito anche vincolo di completamento - è il carattere di strumentalità o accessorietà delle relative prescrizioni rispetto alla tutela del bene culturale oggetto di protezione diretta; i beni oggetto di tutela indiretta vengono quindi asserviti ai beni culturali al fine di garantire a questi ultimi una “fascia di rispetto”, funzionale alla massima espressione del loro valore culturale

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 261 del 20 gennaio 2026


A differenza della formulazione del precedente di cui all’art. 80, comma 10 bis, del D.lgs. n. 50/2016, l’attuale Codice circoscrive l’ambito di rilevanza temporale delle circostanze fattuali, individuando in modo chiaro il lasso temporale nell’ambito del quale siffatte situazioni assumono rilevanza ai fini della partecipazione alla gara del concorrente e, pertanto, la stazione appaltante è tenuta a valutarle onde accertare la sussistenza o meno di un grave illecito professionale di cui all’art. 98. In particolare, con il nuovo art. 96, comma 10, lett. c), n. 3), del Codice il Legislatore ha stabilito che, con riferimento agli illeciti professionali derivanti da condotte inadempienti di cui art. 98 comma 3, lett. c), il fatto ha rilevanza per soli tre anni decorrenti dalla data di “commissione del fatto”, ossia dalla data di adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 227 del 19 gennaio 2026


L’art. 63 della L.R. della Lombardia n. 12/2005 definisce, per il recupero a fini abitativi, come il volume già esistente sovrastante l’ultimo piano degli edifici di cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Ne consegue che, per poter qualificare uno spazio come sottotetto, è necessario che sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, ovvero di riutilizzo a fini abitativi e, dunque, che vi sia la costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 196 del 19 gennaio 2026








Nessun conflitto si profila tra la vigenza di un’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per lo svolgimento di attività di demolizione auto in un determinato sito e la legittima scelta comunale di imporre alle medesime aree, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, una destinazione a verde comunale e di interesse sovracomunale, in quanto in tal modo si possono perseguire esigenze di ordinato governo del territorio, legate alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità del contesto e la salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali necessari a preservare tale equilibrio, ferma restando l’efficacia dell’autorizzazione per il tempo nella stessa indicato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 119 del 9 gennaio 2026


In base all’art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, le leggi hanno efficacia solo per il futuro e non possono perciò disciplinare fattispecie verificatesi prima della loro entrata in vigore. Questo principio viene applicato dalla giurisprudenza anche con riferimento alla disciplina urbanistica introdotta dagli strumenti di pianificazione. Gli strumenti urbanistici sono infatti essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e sviluppo del territorio sicché, salvo che la legge non disponga diversamente, i limiti e le condizioni cui essi subordinano l'attività edilizia non incidono sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente, le quali conservano la loro precedente e legittima destinazione, pur se difformi dalle nuove prescrizioni

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 63 del 7 gennaio 2026


A fronte di una richiesta di accesso idonea a interferire con la tutela della riservatezza di terzi, l’accesso deve comunque essere garantito qualora la conoscenza del documento sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso in cui il documento contenga “dati sensibili o giudiziari”, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990).

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 17 del 12 gennaio 2026


L’art. 28, comma 2, c.p.a. va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo: ne discende che nel caso in cui l’interveniente abbia impugnato il provvedimento in diverso giudizio l’intervento nel giudizio è ammissibile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 103 del 9 gennaio 2026


La non integrale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza, legittimando l’Amministrazione all’acquisizione delle opere e delle aree di sedime così come individuate antecedentemente alla “parziale rimozione” delle opere abusive e a prescindere da essa, non potendosi frazionare o parcellizzare l’attività ripristinatoria

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 125 del 12 gennaio 2026


L’avvalimento è un contratto caratterizzato da una particolare causa pro-concorrenziale, con il quale un operatore economico prende in prestito da una o più imprese le dotazioni tecniche e le risorse di cui è sprovvisto per acquisire un requisito (solo di ordine speciale) necessario alla partecipazione a una procedura di gara. L’art 104 del d.lgs n. 36/2023 si pone in continuità con il precedente d.lgs. 50/2016, dove, infatti, erano prescritte la forma scritta e la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria, a pena di nullità. Per questa ragione, è ancora attuale, soprattutto alla luce del principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023), l’orientamento consolidatosi sotto la vigenza del vecchio codice che escludeva la possibilità di interpretare il contratto di avvalimento con rigidi formalismi e che giudicava valido il contratto di avvalimento nell’ipotesi in cui l’oggetto, pur non essendo specificato, fosse tuttavia determinabile per relationem in base al tenore complessivo del documento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3889 del 1 dicembre 2025





L'accertamento del mancato versamento, o l’illegittimità della quantificazione, delle somme richieste a titolo di monetizzazione, in luogo della cessione degli standard urbanistici, è espressione di potestà autoritativa; trattandosi di un presupposto di legittimità direttamente afferente ad una SCIA, il mancato versamento della monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard va rilevato mediante l’esercizio di poteri autoritativi, entro il termine di cui all’art. 19, comma 6 bis, della legge n. 241/1990, o mediante l’esercizio del potere di autotutela, nei termini e alle condizioni di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3608 del 6 novembre 2025


Nell'ambito delle procedure di gara pubbliche l'illecito professionale non può essere mai fonte di esclusione automatica dalla gara, bensì soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale in occasione del quale l'impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4193 del 18 dicembre 2025





L’art. 14, comma1 bis, l.r. n. 12/2005 consente, a prescindere da una valutazione specifica effettuata dall’amministrazione comunale negli strumenti urbanistici, in contesti, di regola, già urbanizzati, qual è il tessuto urbano consolidato, il ricorso al permesso di costruire convenzionato previsto all’art. 28 bis, d.P.R. n. 380/2001, in alternativa all’approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio, purché le previsioni attuative siano conformi alle disposizioni dettate dal piano di governo del territorio. Non può tuttavia ritenersi che laddove un intervento edilizio sia consentito sulla base disposizioni derogatorie, come quelle previste all’art. 40 bis, l.r. n. 12/2005, possa qualificarsi come “conforme al PGT” ai sensi dell’art. 14, c. 1 bis, l. reg. n. 12/2005; in questi casi, pertanto, la norma regionale non opera.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2 del 5 gennaio 2026





Quando si deve definire il contributo di costruzione non è decisivo se l’intervento sia giuridicamente qualificabile come ristrutturazione o nuova edificazione, ma se il peso urbanistico dell’intervento sia quello di una nuova edificazione o rimanga ancora nell’ordine di grandezza degli edifici preesistenti. Infatti, quando si è di fronte ad un intervento che, pur essendo riconducibile alla categoria della ristrutturazione, nella nozione ampia codificata dall’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001, incrementi significativamente il carico urbanistico, lo stesso finisce per produrre effetti analoghi ad un intervento di nuova costruzione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 881 del 8 ottobre 2025


L’ingegnere o l’architetto che opera quale dipendente di una società di ingegneria – e non in proprio come libero professionista – non può fare valere in una gara pubblica i servizi svolti in tale veste, perché non è stato formalmente parte del contratto di appalto stipulato dall’ente committente con l’impresa e, quindi, centro di imputazione degli effetti derivanti dal rapporto negoziale; diversamente, nel caso in cui l’incarico sia eseguito dall’ingegnere/architetto socio di una società di ingegneria, acquisisce personalmente la referenza, purché sia inserito nell’organigramma societario con competenze tecnico-professionali e abbia sottoscritto gli elaborati progettuali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4148 del 15 dicembre 2025