Il TAR Milano ribadisce che non è sufficiente, ai fini di escludere la necessità del piano attuativo, l'esistenza di opere di urbanizzazione, rispondendo detto strumento anche alla necessità di garantire l'equilibrato sviluppo del territorio, talché la sua necessità può risultare dalle opere pubbliche che interessano l'area, la cui realizzazione comporta, secondo una valutazione effettuata dall'amministrazione, la necessità di un raccordo armonico, affidato alla pianificazione attuativa, o al titolo edilizio convenzionato.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 205 del 24 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.