Il TAR Milano precisa che l’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. stabilisce che deve essere impugnato con il rito super speciale soltanto il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, mentre per le altre determinazioni implicanti valutazioni di merito sulla proposta tecnica ed economica devono continuarsi ad osservare le norme procedurali previste dal rito speciale di cui all’art. 120, comma 1 c.p.a.; pertanto, deve considerarsi inammissibile, in quanto proposto con un rito e per delle finalità incongruenti rispetto ai presupposti di legge, il ricorso proposto, con il rito del comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a., avverso la mancata esclusione dell’offerta economica della controinteressata per asserita non conformità alle modalità di presentazione.
Aggiunge il TAR che non risulta comunque utile la conversione del rito richiesta - al di là delle motivazioni espresse dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3265/2017, cui lo stesso TAR rinvia, secondo cui nell’ambito del rito c.d. super speciale, di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell’articolo 120 c.p.a., è inammissibile il ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione, dovendo tale ricorso essere trattato, previa separazione dei giudizi, in udienza pubblica nelle forme del rito speciale ordinario in materia di appalti di cui al medesimo articolo 120 c.p.a. - in quanto la domanda di annullamento del provvedimento di ammissione per vizi afferenti all’offerta, in assenza di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, è da considerarsi in ogni caso inammissibile per carenza di interesse, in relazione all’intrinseca assenza di lesività dell’atto impugnato.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 266 del 31 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.