Il TAR Milano ritiene che le  opere realizzate sotto il livello delle acque e non sulle sponde del lago non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica; aggiunge il TAR Milano che, benché la realizzazione o collocazione di strutture anche precarie su area sottoposta a vincolo paesaggistico necessita di preventiva autorizzazione paesaggistica, a diverso risultato si deve invece giungere nel caso in cui la precarietà sia legata allo stato di cantiere in cui si trovano le opere, in cui alla precarietà si aggiunge l’impossibilità di utilizzo e la chiusura dell’area, perché in tal caso l’impatto paesaggistico è dato non tanto dalle opere realizzate nel cantiere, ma dal cantiere stesso, per cui le opere precarie realizzate al suo interno e da questo coperte diventano paesaggisticamente irrilevanti (fattispecie relativa ai lavori interessanti il lungo lago di Como).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 581 del 28 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.