Il TAR Milano ritiene fondata l’opposizione alla produzione di memorie e documenti depositati, in violazione dei termini liberi di cui all’art. 73 c.p.a., dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito, essendo indubbia sia la perentorietà dei termini di cui all’art. 73 citato, sia la tassatività del disposto dell’art. 4, ultimo comma, all. 2 al c.p.a., laddove considera, ai fini del computo dei termini a difesa, il deposito dopo le ore 12:00 equiparato al deposito effettuato il giorno successivo; ne consegue la inutilizzabilità dei predetti documenti ai fini della decisione della causa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 29 dell’8 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

IL TRGA di Trento ritiene, invece, utilizzabile una memoria depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito, secondo i termini perentori previsti dall'art. 73 c.p.a., in quanto “ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, come introdotto dal d.l. 168/2016, la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito e, quindi, coerentemente, fino allo spirare dell’ultimo giorno. Il deposito telematico si considera, quindi, perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora. Ed è appena il caso di rilevare che una diversa interpretazione mal si concilierebbe con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti che ha fatto venir meno i vincoli orari dell’apertura delle cancellerie, nonché con i connessi vantaggi che ne costituiscono la stessa ratio. Tale considerazione non è incisa da quanto dispone l’ultimo periodo di tale comma 4 secondo cui, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa che per contrastare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo: successivo: trattasi quindi di regola del tutto ragionevole e coerente con i principi presidiati dalla Costituzione”.

La sentenza del TRGA di Trento, Sezione Unica, n. 31 del 13 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Si veda in argomento anche il seguente post