Il Consiglio di Stato ribadisce che l’inizio lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto; pertanto, i lavori devono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso a interventi fittizi e simbolici.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 467 del 24 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.