Il TAR Milano ritiene che lo strumento probatorio della verificazione, così come disciplinato dal codice del processo amministrativo, possa anche prescindere da un formale contraddittorio tecnico tra le parti processuali, purché di fatto le osservazioni e gli apprezzamenti del verificatore siano stati comunque tempestivamente conosciuti dalle parti, e queste abbiano potuto fornire il loro apporto alla decisione del giudice.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 316 del 3 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.