Il TAR Milano ritiene che lo
strumento probatorio della verificazione, così come disciplinato dal codice del
processo amministrativo, possa anche prescindere da un formale contraddittorio
tecnico tra le parti processuali, purché di fatto le osservazioni e gli
apprezzamenti del verificatore siano stati comunque tempestivamente conosciuti dalle
parti, e queste abbiano potuto fornire il loro apporto alla decisione del
giudice.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Quarta, n. 316 del 3 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale
della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.