Il TAR Milano ritiene che il mutamento della graduazione
dell’ordine dei motivi effettuato con semplice memoria non notificata sia inammissibile; invero, nel giudizio innanzi al
TAR la parte può graduare, esplicitamente ed in modo vincolante per il
giudice, i motivi e le domande di annullamento e ciò significa che la stessa parte può scegliere quali effetti
privilegiare nel caso di accoglimento, orientando così la condotta processuale
– e anche extra processuale - delle altre parti; modificare in corso di
giudizio la graduazione equivale a modificare tali potenziali effetti, introducendo in tal modo un petitum diverso da quello
originario, e operando dunque una vera e propria mutatio libelli, la quale
richiede la formale instaurazione del contraddittorio mediante la notificazione
dell’atto che contiene il nuovo ordine dei motivi già proposti alle altre
parti, anche non costituite, o almeno l’espressa accettazione del
contraddittorio, da parte dei convenuti, sul nuovo ordine stabilito.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Quarta, n. 323 del 3 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale
della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.