Il Consiglio di Stato, in
presenza di contestuale proposizione di un ricorso avverso l’ammissione di un
concorrente e avverso la nomina della commissione giudicatrice, pur condividendo
le conclusioni raggiunte dallo stesso Consiglio in sede cautelare (cfr.
ordinanza della Quinta Sezione n. 1059 del 14 marzo 2017) - secondo cui nel
caso di proposizione con unico ricorso di domanda di annullamento avverso
l’atto di ammissione di un concorrente e di domanda avverso l’atto di
aggiudicazione definitiva occorre esaminare la sola domanda avverso l’atto di
ammissione, secondo l’ordine di priorità logica e processuale dei due riti
disciplinati dall’art. 120 c.p.a. (rito speciale e rito super speciale),
mentre l’altra domanda deve ritenersi non ritualmente introdotta e come tale inammissibile
- non ritiene di applicare tale orientamento perché nella fattispecie erano
stati impugnati l’ammissione e la nomina della commissione di gara e la
proposizione di motivi di ricorso relativi all’illegittimità della nomina della
commissione di gara era strettamente connessa all’impugnazione dell’ammissione
della controinteressata, proprio perché parte di una medesima tesi difensiva
finalizzata a contestare la situazione di ingiustificato vantaggio
concorrenziale assegnato alla controinteressata, che sarebbe stata
illegittimamente ammessa alla gara in carenza dei requisiti di partecipazione.
La sentenza del Consiglio di Stato,
Sezione Terza, n. 310 del 18 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale
della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.