Il TAR Milano precisa che la richiesta del pagamento del
contributo di costruzione con riguardo ai parcheggi posti al servizio
dell’edificio oggetto di un intervento edilizio risulta in violazione del
disposto dell’art. 69, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005, secondo
il quale i parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in
eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere
di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito; infatti,
attraverso tale intervento legislativo è stato introdotto il principio della
gratuità dei titoli edilizi relativi ai parcheggi collegando l’utilità di
queste opere direttamente agli interessi della viabilità, senza la mediazione
di uno specifico edificio (di qui l’abbandono del requisito della
pertinenzialità) e senza la predeterminazione di limiti quantitativi (di qui il
superamento della misura minima di legge); del resto, già l’art. 2, comma 2,
della legge regionale n. 22 del 1999
qualificava i parcheggi come opere di urbanizzazione e quindi, anche in
ragione del disposto di cui all’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 60
del 1977, ne imponeva l’esclusione dal computo degli oneri; l’art. 69, comma 1,
della legge regionale n. 12 del 2005 ha, poi, eliminato anche il vincolo di
pertinenzialità e il limite quantitativo. Aggiunge, poi, il TAR che l’art. 25,
comma 8, della legge regionale n. 12 del 2005 (ai sensi della quale fino
all’approvazione del piano dei servizi la misura degli oneri di urbanizzazione
è determinata con applicazione della normativa previgente) è una norma
transitoria che riguarda soltanto la disciplina contenuta nel Titolo II della
Parte I della legge e non anche il Titolo IV della Parte II, in cui è collocato
l’art. 69, e si riferisce alla determinazione della misura degli oneri e non
alla qualificazione e all'individuazione degli interventi cui gli stessi sono
subordinati, che rimane riservata al legislatore, anche per garantire il
rispetto della riserva (relativa) di legge prevista dall’art. 23 della
Costituzione. Da ultimo, il TAR precisa che il regime di gratuità dei parcheggi
si applica anche agli edifici nuovi e non solo a quelli già esistenti.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.
192 del 24 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.
In argomento, si vedano anche le sentenze del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 270 e n. 274 del 31 gennaio 2018, consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa ai seguenti indirizzi: n. 270/2018 e n. 274/2018.
In argomento, si vedano anche le sentenze del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 270 e n. 274 del 31 gennaio 2018, consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa ai seguenti indirizzi: n. 270/2018 e n. 274/2018.