Il TAR Palermo ritiene inammissibile il ricorso notificato ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994, a mezzo p.e.c., ad unico controinteressato, persona fiscica, ad un indirizzo estratto da INI-PEC, cioè dall’Indice nazionale degli indirizzi p.e.c. delle imprese e dei professionisti di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82/2005, in quanto ritiene che l’INI-PEC non possa essere utilizzato ai fini del reperimento dell’indirizzo di posta elettronica del soggetto individuato come controinteressato qualora si tratti di una persona fisica.

La sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, n. 407 del 14 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.