Il TAR Molise precisa che se è vero che, ai sensi dell’art. 45, comma 1, c.p.a., il termine per il deposito decorre dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario, è altresì vero che la giurisprudenza formatasi sull'analoga previsione dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971, ha affermato che - in linea di principio - il concetto di ultima notificazione si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell'integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea a impedire la scadenza del termine per il deposito del ricorso, che decorre dall'ultima notifica utile.

La sentenza del TAR Molise, Prima Sezione, n. 37 del 29 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.