Il TAR Milano precisa che la funzione delle aree standard è quella di soddisfare i rapporti indicati dall’art. 3, comma 1, del d.m. n. 1444 del 1968, nonché dall’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005, norme che fanno riferimento, in sostanza, alla dotazione minima di aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, ai parcheggi e al verde attrezzato, e che hanno come scopo – non quello di rendere utilizzabili le nuove opere realizzate – quanto piuttosto quello di garantire una adeguata qualità di vita alla popolazione insediata sul territorio; ne consegue che la superficie dello standard deve essere calcolata in eccedenza rispetto a quella delle aree minime necessarie per rendere fruibili i nuovi insediamenti (quali, ad esempio, le aree destinate alla viabilità e alle reti energetiche); e non è un caso che né l’art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968 né l’art. 9 della legge regionale n. 12 del 2005 facciano riferimento a quest’ultima categoria di funzioni. Per queste ragioni il TAR ritiene corretta la scelta operata in una convezione urbanistica di escludere dal computo delle aree a standard da cedere al Comune l’area di sedime di una strada comunale, opera necessaria a rendere concretamente fruibile la struttura da realizzare.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 458 del 15 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.