Il TAR Milano precisa che la funzione delle aree standard è
quella di soddisfare i rapporti indicati dall’art. 3, comma 1, del d.m. n. 1444
del 1968, nonché dall’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005,
norme che fanno riferimento, in sostanza, alla dotazione minima di aree
destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, ai parcheggi e al verde
attrezzato, e che hanno come scopo – non quello di rendere utilizzabili le
nuove opere realizzate – quanto piuttosto quello di garantire una adeguata
qualità di vita alla popolazione insediata sul territorio; ne consegue che la
superficie dello standard deve essere calcolata in eccedenza rispetto a quella
delle aree minime necessarie per rendere fruibili i nuovi insediamenti (quali, ad esempio, le aree destinate alla viabilità e alle reti energetiche); e non è
un caso che né l’art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968 né l’art. 9 della legge
regionale n. 12 del 2005 facciano riferimento a quest’ultima categoria di
funzioni. Per queste ragioni il TAR ritiene corretta la scelta operata in una convezione
urbanistica di escludere dal computo delle aree a standard da cedere al Comune
l’area di sedime di una strada comunale, opera necessaria a rendere
concretamente fruibile la struttura da realizzare.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Seconda, n. 458 del 15 febbraio 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.