Il TAR Milano richiama e fa proprio l’orientamento secondo cui nel caso di impugnazione
di strumenti urbanistici, anche particolareggiati, o di loro varianti, il
semplice rapporto di vicinitas, se dimostra la sussistenza di una generica
legitimatio ad causam, non è però sufficiente a fondare anche l’interesse a
ricorrere, occorrendo l’allegazione e la prova di uno specifico e concreto
pregiudizio ai suoli in proprietà degli istanti per effetto degli atti di
pianificazione impugnati (dai quali, per definizione, quei suoli non sono
incisi direttamente); tale pregiudizio non può risolversi nel generico
pregiudizio all’ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell’ambiente e
ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi
soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione
(e che, oltre tutto, porrebbe l’ulteriore problema di individuare il limite al
di là del quale non si sia più in presenza di una lesione specifica e
differenziata, ma di un pregiudizio assimilabile a quello che qualsiasi
cittadino potrebbe lamentare).
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.
175 del 22 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.
In argomento si veda anche la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 415 del 12 febbraio 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
In argomento si veda anche la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 415 del 12 febbraio 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.