Il Tar Milano ribadisce che i manufatti funzionali a
soddisfare esigenze stabili nel tempo vanno considerati come idonei ad alterare
lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto,
la potenziale rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie; la
precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di
costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001,
postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette
che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze non
eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (nella fattispecie il
manufatto considerato non precario era una casa mobile destinata a un utilizzo
protratto nel tempo); aggiunge, poi, il TAR che nemmeno si potrebbe ritenere il
manufatto in questione una semplice pertinenza, tenuto conto delle dimensioni dello stesso
(una superficie di circa 80 mq, per un’altezza variabile da un minimo di 2,83 m.
a un massimo di 3,58 m.) e considerato che in materia edilizia sono
qualificabili come pertinenze solo le opere che siano prive di autonoma
destinazione e che esauriscano la loro destinazione d’uso nel rapporto
funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Seconda, n. 354 del 7 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale
della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.