Il TAR Milano (in fattispecie regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006) ha rigettato un’eccezione di irricevibilità del
ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione notificato oltre il termine
di trenta giorni, ma entro il quarantesimo giorno dalla comunicazione
dell’aggiudicazione alla controinteressata (comunicazione che non conteneva le
motivazioni dell’aggiudicazione medesima), concordando con l’orientamento
giurisprudenziale secondo
il quale, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a., il ricorso avverso il
provvedimento di aggiudicazione definitiva di regola deve essere proposto nel
termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui
all'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, accompagnata dal provvedimento e dalla
relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lett.
c), dello stesso art. 79; di conseguenza, nel caso di comunicazione incompleta,
la conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine coincide con la
cognizione, acquisita in sede di accesso, degli elementi oggetto della
comunicazione del cit. art. 79, senza che sia necessaria l'estrazione delle
relative copie; il ricorso non può comunque essere proposto oltre il termine di
quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (quest'ultimo
termine si ottiene sommando al succitato termine di 30 giorni quello di 10
giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, nel quale è
consentito l'accesso semplificato e accelerato agli atti ai sensi dell'art. 79,
comma 5-quater, d.lgs. n. 163 del 2006, sempre che l'amministrazione ottemperi
tempestivamente all'istanza di accesso).
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n.
173 del 22 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.