Il TAR Milano (in fattispecie regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006) ha rigettato un’eccezione di irricevibilità del ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione notificato oltre il termine di trenta giorni, ma entro il quarantesimo giorno dalla comunicazione dell’aggiudicazione alla controinteressata (comunicazione che non conteneva le motivazioni dell’aggiudicazione medesima), concordando con l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a., il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva di regola deve essere proposto nel termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lett. c), dello stesso art. 79; di conseguenza, nel caso di comunicazione incompleta, la conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine coincide con la cognizione, acquisita in sede di accesso, degli elementi oggetto della comunicazione del cit. art. 79, senza che sia necessaria l'estrazione delle relative copie; il ricorso non può comunque essere proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (quest'ultimo termine si ottiene sommando al succitato termine di 30 giorni quello di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, nel quale è consentito l'accesso semplificato e accelerato agli atti ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater, d.lgs. n. 163 del 2006, sempre che l'amministrazione ottemperi tempestivamente all'istanza di accesso).


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 173 del 22 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.