Il TAR Milano ritiene che l’impugnazione della segnalazione all’A.N.A.C. ai fini dell’annotazione nel casellario risulta inammissibile, per difetto di un interesse attuale e concreto; soltanto con l’iscrizione della notizia segnalata nel casellario, infatti, il soggetto riceverà un danno diretto e concreto rispetto alle future gare cui intende partecipare nei termini di un potenziale pregiudizio alla partecipazione stessa, previa valutazione della stazione appaltante; l’eventuale vincolo valutativo imposto all’ANAC va considerato unicamente sotto il profilo dei vizi rilevabili e non anche sotto il profilo della possibilità di impugnazione immediata di un atto che ha semplicemente dato avvio ad un iter procedimentale complesso, in quanto coinvolgente due diverse amministrazioni.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 488 del 20 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.