Il Consiglio di Stato ribadisce che è inammissibile, per
difetto di legittimazione, l’impugnativa dell’impresa che sia stata
legittimamente esclusa dalla gara, dato che tale soggetto, per effetto
dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo a partecipare alla gara,
ma anche a contestare gli esiti e la legittimità della scansioni
procedimentali, dovendo il suo interesse protetto essere qualificato quale
interesse di “mero fatto”, non dissimile da quello di qualsiasi operatore del
settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo ad impugnarne gli
atti.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n.
570 del 26 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.