Processo amministrativo digitale: rinviata al 1 luglio 2016 l'entrata in funzione
- l'art. 46 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, stabilisce che la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti;
- se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 della stessa legge ha differito l’applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente;
- questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile;
- in conclusione, la norma transitoria di cui all'art. 49 della legge n. 247 del 2012, se esclude al momento l’obbligo della commissione di seguire le modalità di correzione indicate dall'art. 46 della stessa legge, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione indicati dalla commissione centrale dell’esame di avvocato.
Federalismi.it: La nuova azione amministrativa: il 'tempo' dell’annullamento d'ufficio e l’esercizio dei poteri inibitori
Su Federalismi un interessante articolo a firma M. Sinisi sulle recenti riforme in tema di autotutela caducatoria, annullamento e revoca.
L'articolo si appunta, tra l'altro, sul comma 1-bis dell’art. 21-quinquies, sopravvissuto - nonostante la sua incongruità - anche alle più recenti modifiche normative.
L'articolo La nuova azione amministrativa:il “tempo” dell’annullamento d’ufficio e l’esercizio dei poteri inibitori in caso di s.ci.a. Certezza del diritto, tutela dei terzi e falsi miti * Riflessioni a margine della legge 7 agosto 2015, n. 124, è disponibile su Federalismi.it alla pagina http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31006
Appalti pubblici: affitto ramo d’azienda e requisiti di ordine generale
Pubblicata la carta dei servizi della Quarta Sezione del Consiglio di Stato aggiornata al 1 dicembre 2015.
Carta dei servizi (testo estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa).
- la regola fissata dall'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
- l'enunciato requisito dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriale implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;
- non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.
Misura dell’oblazione dovuta in caso di rilascio di permesso di costruire in sanatoria
- il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'art. 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato e immune da vizi logici;
- i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalità di carattere pubblico e opera nei rapporti fra i privati e la P.A.; conseguentemente le disposizioni in esso contenute non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.
Condono edilizio e sanatoria ordinaria: diversità di presupposti e finalità
- l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario, a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., la mancata indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno;
- è valida la notificazione a mezzo posta effettuata nelle mani del portiere dello stabile, ex art. 7 citato, qualora l’agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel 2° comma del suddetto articolo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che tra le mansioni del custode del fabbricato rientri la distribuzione della posta ai destinatari che vi abitano; non ha pertanto rilievo la circostanza che la relazione di notifica, redatta dall'ufficiale giudiziario, non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere l’atto e delle loro vane ricerche;
- l’adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dal 6° comma dell’art. 7 citato - rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione riservata al legislatore - è elemento essenziale del procedimento di notificazione, che deve quindi considerarsi nullo se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata; in tal caso, infatti, la mancata attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dal più volte menzionato art. 7 costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
- la chiarezza e la specificità si riferiscono all'ordine dell’esposizione delle questioni, al linguaggio da usare, alla correlazione logica con l’atto impugnato (sia esso il provvedimento amministrativo o giurisdizionale);
- il principio di chiarezza e specificità dell’impugnazione è valorizzato oggi dall’art. 101, comma 1, c.p.a., che, nel disciplinare il contenuto del ricorso in appello, espressamente stabilisce che i motivi di ricorso debbano essere «specifici» e che eventuali motivi proposti in violazione di detta regola sono inammissibili;
- lo scopo delle disposizioni nella materia è quello di sollecitare le parti alla redazione di ricorsi chiari, al fine di arginare la prassi difensiva di redigere ricorsi lunghi e privi di una lineare enucleazione dei motivi di ricorso, nonché di una chiara distinzione tra fatto, svolgimento del processo e censure proposte;
- è onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, sicché la prolissità e la mancanza di chiarezza degli argomenti conducono all'inammissibilità per violazione dei doveri di sinteticità e specificità dei motivi sanciti dall'art. 101, comma 1, c.p.a. per il giudizio di appello;
- l’inesatta suddivisione tra parte in fatto e parte in diritto comporta il rischio dei c.d. «motivi intrusi» ossia di quei motivi di ricorso, ex se inammissibili, perché inseriti nella parte in fatto (con il conseguente diffuso aumento di sentenze che non contengono l’esatta disamina di tutti i motivi di ricorso proposti a causa dell’oggettiva difficoltà di individuarli nel corpo dell’atto).
Percorsi di formazione e aggiornamento da parte dell’avvocato-mediatore
Le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
Seminario sulla revisione del PTR in attuazione della L.R. n. 31/2014
Revisione e razionalizzazione del rito abbreviato sugli appalti pubblici
- «bbb) revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».
Legittimazione e interesse ad agire in materia edilizia e commerciale
Convegno “La nuova disciplina delle specializzazioni forensi nella prospettiva dell’avvocato amministrativista”
Convegno “L’Amministrazione digitale nell'Unione Europea: prospettive di sviluppo e problematiche connesse”
Termine per l'annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza
Notifica dell’appello avanti al Consiglio di Stato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- 28 novembre 2014 n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato);
- 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria);
- 18 aprile 2012 n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione);
- 12 marzo 2008 n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
- 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente);
- 8 agosto 1998 n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di cava);
- 30 novembre 1983 n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’ istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- 4 aprile 2012 n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti);
- 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
Appalti pubblici: modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi
Appalti pubblici: esclusione per mancata accettazione del protocollo di legalità
Inquinamento acustico: nuova zona residenziale limitrofa a impianto produttivo preesistente
Annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza
Regole tecniche ed operative per l'utilizzo della p.e.c. nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti
Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica
Cause di esclusione da una gara per l’affidamento di un appalto pubblico
Contributo unificato: le nuove istruzioni a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE
29 gennaio 2016, Varese
“Territorio e infrastrutture: il consumo di suolo e le modalità di realizzazione delle opere pubbliche” (relatori: prof. Emanuele Boscolo e avv. Maria Cristina Colombo)
25 febbraio 2016, Como
“La tutela cautelare nel processo amministrativo”
(relatore: prof. Marco Sica)
18 marzo 2016, Sondrio
“Il regime delle distanze nel diritto civile, amministrativo e penale”
(relatori avv. Mario Lavatelli, Lorenzo Spallino e Maurizio Carrara)
7 aprile 2016, Como
“Federalismo amministrativo, dinamica della spesa pubblica e vincoli di finanza pubblica conformativi dell’autonomia negoziale degli enti locali”
(relatori: avv. Matteo Accardi e dott. Laura De Rentiis)
12 maggio 2016, Como
“La disciplina degli atti di natura non autoritativa della P.A.”
(relatori: prof. Maurizio Cafagno e avv. Lorenzo Spallino)
16 giugno 2016, Como
“Il piano di governo del territorio nella legislazione lombarda: profili ricostruttivi e criticità”
(relatore: dott. Giovanni Zucchini).
30 settembre 2016, Lecco
“Il riordino della disciplina in materia di appalti pubblici”
(relatori: avv. Matteo Accardi e avv. Giuseppe Rusconi).