Secondo il TAR Milano, la previsione di cui all’art. 5, comma 5, della L.R. n. 31 del 2014 (nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto di scrutinio da parte del giudice) - ai sensi del quale “la validità dei documenti comunali di piano, la cui scadenza intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, è prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento” - non trova applicazione nel caso di documenti di piano scaduti prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2014 e non preclude ai Comuni, i cui documenti di piano risultino già scaduti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2014, di procedere all’adozione del P.G.T.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2712 del 3 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo; si veda in argomento anche la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, 18 dicembre 2018 n. 2812 e la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 734 del 15 marzo 2018 di cui al precedente post.

Si segnala che l’art. 5, comma 5, della legge regionale n. 31 del 2014 è stato modificato dapprima  dall'art. 1 della legge regionale 26 maggio 2017 n. 16 e successivamente dall'art. 26 della legge regionale 4 dicembre 2018 n. 17.