Il TAR Milano precisa che rispetto ai provvedimenti illegittimi adottati anteriormente all’attuale versione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, il termine dei diciotto mesi non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione; il TAR aderisce quindi all’orientamento secondo cui le nuove disposizioni trovano applicazione solo ai provvedimenti di annullamento in autotutela che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano, anch'essi, successivi all'entrata in vigore della nuova disposizione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 118 del 21 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.