Il TAR Brescia riafferma il principio per cui – pur vigendo nella materia degli appalti pubblici il principio generale della immodificabilità dell’offerta, a tutela dell’imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché della parità di trattamento tra gli operatori economici – va comunque data continuità all’orientamento secondo cui nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti; le offerte, intese come atto negoziale, sono quindi suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (nella fattispecie vi era una
discordanza tra il prezzo indicato in piattaforma elettronica e quello
trascritto in un modello tale da rivelare un’ambiguità inspiegabile; acclarata
l’esibizione di due importi oggettivamente non collimanti, l’indagine compiuta
dalla stazione appaltante si è indirizzata nel ricostruire la volontà
dell’offerente escludendo che, in realtà, l’accertata divergenza fosse
ingiustificata: applicando le due
differenti percentuali di sconto praticate alle due grandezze riportate negli
atti di gara (importo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza e importo
al lordo dei medesimi) si perveniva allo stesso identico valore di offerta).
La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 87 del 28 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.