Il Consiglio di Stato precisa che l'omessa o erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine o dell’Autorità cui ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4 della l. 241/1990, non è di per sé sola causa autonoma d’illegittimità di esso, rappresentando soltanto una mera irregolarità e non giustifica, quindi, alcun automatismo nella concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, occorrendo a tal fine verificare, caso per caso, che siffatta mancanza o l’erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela approntati dalla legge a favore dell'interessato; tale omissione può determinare il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini, solo quando lo stato d’incertezza sia giustificato dall'oscurità e ambiguità della normativa applicabile, dal cambiamento del quadro legislativo, da contrasti in giurisprudenza o ancora da attività ictu oculi equivoche o contraddittorie poste in essere dalla P.A., in caso contrario risolvendosi detto vizio procedimentale nell’eversione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 81 del 3 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.