Il TAR Brescia chiarisce che in base all'art. 2, comma 4, della
L.R. 12 del 2005, il piano territoriale regionale e i piani territoriali di
coordinamento provinciale hanno efficacia di orientamento, indirizzo e
coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi stessa legge regionale,
abbiano efficacia prevalente e vincolante; questa disposizione ha profondamente
innovato l'impostazione propria della legge n. 1150/1942 che prevedeva un sistema
fondato sul principio gerarchico: lo strumento posto sul gradino inferiore
della scala doveva attenersi rigidamente alle previsioni dei piani collocati ai
livelli superiori e limitarsi a dare a questi specifica attuazione; ne consegue che i piani regionali e provinciali, collocati al livello superiore, non sono gerarchicamente sovraordinati agli altri, ma dettano una disciplina di orientamento, indirizzo e coordinamento che, se non può essere stravolta, in particolari ipotesi può venire derogata dalla disciplina puntuale dettata dallo strumento di pianificazione contenente disposizioni di maggior dettaglio.
La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1226 del 20 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.