Il TAR Milano chiarisce che nel rito amministrativo manca una rigorosa successione di barriere preclusive alle attività di difesa delle parti e, in particolare, un termine entro cui le stesse debbano prendere posizione sulle asserzioni altrui.
Il dies ad quem della contestazione specifica non può coincidere, per le parti intimate, con l'atto di costituzione, nel quale - a mente dell'articolo 46 c.p.a. - esse non hanno alcun onere di prendere posizione, a pena di decadenza, sui fatti indicati dal ricorrente; inoltre, si tratta di un termine di carattere meramente ordinatorio e, comunque, la previsione in esame non impone tale attività processuale che, pertanto, dovrebbe individuarsi in via pretoria con violazione del principio che rimette al solo legislatore l’inserzione di previsioni che impongano preclusioni e decadenze.
Per la stessa ragione appena accennata non può ritenersi neppure che la contestazione debba necessariamente avvenire nella memoria conclusionale atteso che la previsione di cui all’articolo 73, comma 1, c.p.a. omette indicazioni sul contenuto necessario di tale atto.
Né, ancora, tale contestazione può ritenersi inammissibile se effettuata nella sola memoria di replica; infatti la memoria di replica deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la stessa parte abbia in precedenza depositato una propria comparsa conclusionale, dal momento che in sede di replica si esercita il diritto al contraddittorio avverso le difese presentate dalle parti avverse; nondimeno, perché questo stesso principio non si traduca in un esercizio del diritto di difesa contrastante con le regole del contraddittorio, è necessario che la replica si limiti a sviluppare considerazioni di risposta alle deduzioni contenute nella memoria conclusionale avversaria (fattispecie in cui il Comune resistente aveva contestato l’entità del danno in sede di memoria di replica).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 118 del 21 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si  veda anche sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 153 del 25 gennaio 2019 .