Secondo il TAR Milano è indubbio che nella scelta dell’oggetto dell’appalto, nella determinazione cioè delle prestazioni che devono essere rese dall’appaltatore, in relazione alle esigenze di pubblico interesse che il contratto deve soddisfare, la stazione appaltante goda di ampia discrezionalità; cionondimeno, la discrezionalità non può trasmodare in una ingiustificata restrizione della concorrenza; questo non significa che la stazione appaltante non possa pretendere che il prodotto della fornitura presenti determinate caratteristiche tecniche, anche a costo di ridurre grandemente la platea dei possibili offerenti; è tuttavia necessario che la decisione sia assunta all’esito di una approfondita istruttoria che enuclei i fabbisogni da soddisfare, individui le possibili soluzioni tecniche, valuti l’eventuale equipollenze tra prodotti rispetto ai risultati che si intende raggiungere; gli esiti di tale istruttoria devono poi evincersi dai documenti di gara, quale corredo motivazionale della scelta discrezionale adottata dalla stazione appaltante.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2897 del 31 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.