Il TAR Milano chiarisce che la domanda di risarcimento per fatto legittimo della pubblica amministrazione (annullamento di piano attuativo e di titolo edilizio per assenza di nulla osta paesaggistico) appartiene alla competenza esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera f), c.p.a.
Riguardando la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte dell’Amministrazione e, più in generale, la lesione del diritto all’autodeterminazione dei privati, essa deve essere esaminata alla  luce della regola di cui all’articolo 2043 c.c. che impone un generale dovere di correttezza tra i consociati a cui è soggetta anche l’Amministrazione nell’ambito della propria attività autoritativa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 118 del 21 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.