Il TAR Milano ritiene illegittimo il rigetto di una proposta di piano attuativo in variante al PGT assunto con una nota a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata nonché dell’Assessore alla partita, i quali hanno comunicato che l’istanza non poteva essere accolta in quanto la giunta comunale si era espressa in senso contrario ad una modifica delle destinazioni d’uso dell’area.
Secondo il TAR, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 12 del 2005, il procedimento può essere concluso in forma semplificata, senza l’adozione della fase della decisione ordinaria, nel caso in cui sia chiaro che mancano i requisiti di ammissibilità della richiesta, che debbono essere vagliati dagli uffici comunali competenti alla conclusione della fase istruttoria.
Nella fattispecie esaminata dal TAR, invece, la comunicazione di reiezione della proposta è a firma congiunta dell’assessore alla partita e del dirigente competente, laddove, invece, la norma stabilisce chiaramente che la conclusione anticipata del procedimento può avvenire solo a conclusione della fase istruttoria, che è di competenza degli uffici comunali, cioè degli organi burocratici, che si debbono limitare a verificare i requisiti di ammissibilità della richiesta, così come stabiliti da norme preesistenti; nel caso in cui la fase istruttoria venga conclusa dopo aver acquisito le volontà politiche amministrative della giunta comunale si finisce evidentemente per attribuire alla giunta il potere sostanziale di decisione di tutte le varianti di PGT, espropriando la competenza consiliare in merito.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 121 del 2 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.