Il TAR Milano chiarisce che le previsioni riguardanti la rete verde di ricomposizione paesaggistica, come pure quelle relative agli ambiti agricoli di interesse strategico, possiedono una efficacia prescrittiva e prevalente, in quanto appaiono certamente riconducibili al novero delle “previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’articolo 77” e delle previsioni di cui all’art. 15, comma 4, come stabilito dalle lett. a) e c) dell’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, con la conseguenza che il P.T.C.P. con tali prescrizioni prevale immediatamente sugli strumenti pianificatori comunali; d'altra parte, il riconoscimento in sede di predisposizione del P.T.C.P. della possibilità di dettare siffatte previsioni appare del tutto rispondente alle finalità stesse dello strumento di pianificazione provinciale, cui l’art. 15 della legge regionale n. 12 del 2005 attribuisce un ruolo di rilievo in tema di conservazione dei valori ambientali, paesaggistici e agricoli; l’immediata precettività di tali previsioni determina, all’atto della loro approvazione in seno al P.T.C.P., una immediata lesività in capo ai proprietari delle aree inserite in tali ambiti che devono gravare tempestivamente lo strumento pianificatorio provinciale, visto che a livello urbanistico comunale non è consentito discostarsi da tali previsioni sovraordinate.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 37 del 8 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.