La Corte di cassazione ritiene nulla, in assenza della costituzione del Ministero evocato in giudizio, la notifica dell'atto di citazione effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec non presente nel Reginde perchè effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo diverso da quello previsto per il processo telematico civile.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Prima civile, n. 287 del 9 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.

Sulle notificazioni in via telematica alle Pubbliche Amministrazioni nel processo amministrativo telematico si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7026 del 12 dicembre 2018 di cui al precedente post.