La Corte di Cassazione ribadisce che in tema di notificazione con modalità telematica l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21:00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, legge n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7:00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente; ne consegue che la notifica del ricorso per cassazione che reca un orario successivo alle ore 21:00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione, deve ritenersi tardiva.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Sesta civile, n. 32762 del 19 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.