Il Consiglio di Stato ribadisce che dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego; il Consiglio di Stato aggiunge, tuttavia, che detto "parallelismo" non può, comunque, indurre a ritenere che, una volta obliata dall'amministrazione una posizione di controinteresse ciò implichi la facoltà, o addirittura la legittimità, di dequotare tale posizione anche in sede giurisdizionale: è proprio per coniugare tutte le esigenze in campo che la giurisprudenza ha previsto che il giudice adito sia tenuto (anche ex officio, ovviamente) ove ravvisi posizioni di controinteresse a ottemperare all'obbligo ex art. 116 c.p.a. e ad imporre quindi la notifica del ricorso alla parte controinteressata.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 216 del 9 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.