Il TAR Brescia chiarisce nuovamente che:
«0.3a Laddove la notificazione venga eseguita, come nel caso di specie, per mezzo del servizio postale, trova pacifica applicazione la disposizione di cui all’art. 149 comma 3 del c.p.c. (“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario …”), e anche la data di perfezionamento della notifica effettuata dall'avvocato per mezzo del servizio postale coincide con quella della consegna del plico all'Ufficio postale ai sensi dell'art. 3 della L. 53/94 (T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 22/3/2016 n. 3580).
0.3b Il Consiglio di Stato (cfr. sentenza sez. IV – 12/2/2014 n. 672) ha, sul punto, sostenuto che “secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, dal quale questa Sezione non ravvisa motivo per discostarsi, gli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale nr. 477 del 2002 si estendono anche alle notifiche effettuate direttamente dall’avvocato, ai sensi dell’art. 3 della legge nr. 53 del 2004 (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2002, nr. 13922; Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, nr. 2055; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2009, nr. 1365)”. E’ stato osservato che l’estensione della regola alla notificazione postale effettuata direttamente dagli Avvocati si rinviene nella legge n. 53 del 1994, in quanto l’art. 3 comma 3 della norma citata prevede che “Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890”, ovvero proprio le disposizioni su cui ha inciso direttamente la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 (T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 13/7/2017 n. 8371) ».

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1251 del 27 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.