Il Consiglio di Stato precisa che nel c.d. "confronto a coppie" ciascun singolo commissario di gara deve esprimere il proprio giudizio di preferenza variamente graduato espresso in forma lessicale che viene successivamente sommato a quello degli altri commissari, per formare la preferenza della commissione sull'offerta di ciascun concorrente; ciò posto rileva che, sotto il profilo dell’eccesso di potere, appare oltremodo singolare che i commissari diano per la quasi totalità punteggi identici; circostanza questa che può essere ritenuta credibile se vengono depositate le singole schede di giudizio dei singoli commissari ovvero i record informatici dei file contenenti le singole valutazioni.
Il Consiglio di Stato giunge, quindi, a concordare con il primo giudice quando ricorda che la straordinaria e del tutto inusuale coincidenza dei voti numerici attribuiti dai 3 commissari nel caso di specie depone, secondo l’id quod plerumque accidit, per un avvenuto dibattito collegiale tra i medesimi e per l’espressione di valutazioni finali che sono appunto il frutto di tale confronto e mediazione collegiale tra loro; in sostanza, le valutazioni non appaiono realmente il frutto di giudizi individuali e autonomi dei singoli componenti della commissione il che, sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento, fa sospettare che illegittimamente i singoli giudizi possano essere stati di tipo collegiale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 6439 del 15 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.