Il TAR Brescia chiarisce che l’esenzione dal contributo di costruzione per l’edificazione in area agricola necessita la presenza, contemporaneamente, di due condizioni, quali la qualifica di imprenditore agricolo in capo al costruttore e l’effettivo utilizzo a scopi agricoli dell’immobile; ne deriva che la novazione soggettiva tra un soggetto munito dei requisiti agevolatori e uno privo di essi deve essere considerata alla stregua di un mutamento di destinazione d’uso, in particolare in presenza di un concomitante venir meno della destinazione agricola dell’area; se, infatti, il cambio di destinazione dell’area non può, di per sé, giustificare la richiesta del pagamento del contributo, l’effettivo cambio di destinazione, in conformità con la nuova classificazione urbanistica non può che comportare la necessità di una richiesta di concessione in sanatoria e integrare il presupposto per la richiesta del versamento del relativo contributo concessorio.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 1059 del 12 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.